Credito d’imposta Zes 2023
Gentile Cliente,
al fine di poter usufruire del credito di imposta Zes ti forniamo i seguenti chiarimenti:
Potranno essere agevolati gli acquisti di beni strumentali avvenuti a partire dalla data del Dpcm istitutivo della Zona Economica Speciale al 31 dicembre 2023, mentre l’acquisto di immobili strumentali potrà essere richiesto per le acquisizioni avvenute dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2023.
Le percentuali di credito variano in base alle dimensioni aziendali:
- 45% piccole e micro imprese;
- 35% medie imprese;
- 25% grandi imprese;
Per beneficiare dell’agevolazione andrà presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il quale rilascerà una ricevuta di autorizzazione alla fruizione del credito maturato che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo almeno 5 gg dalla ricezione.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese che:
- Risultino già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza;
- Svolgono la propria attività all’interno delle Zes;
- Non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento;
- Mantengano la loro attività all’interno delle Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni;
- Unità locale all’interno dell’area Zes.
Soggetti esclusi
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, coloro che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.
L’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà.
Proroga credito d’imposta Zes al 31/12/2023
La legge di Bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree Zes. Pertanto, le aziende intenzionate ad investire all’interno di queste aree avranno a disposizione un altro anno di tempo per mettere in atto i loro progetti di sviluppo nelle zone economiche speciali del meridione italiano.
L’agevolazione del Credito d’imposta beni strumentali nel Mezzogiorno – nelle aree SISMA – nelle Zone Economiche Speciali (ZES):
Tradizionalmente, riguarda macchinari, attrezzature, impianti (voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale) strumentali nuovi nell’ambito di un progetto di investimento iniziale, ossia:
- creazione di un nuovo stabilimento,
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
- e cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, investimenti a favore di una nuova attività economica.
Ai fini del Credito d’imposta ZES ex articolo 5 del D.L. 91/2017 è previsto un beneficio sino al 45% anche per gli investimenti in immobili strumentali. Tale estensione dell’ambito oggettivo di agevolabilità opererà anche con riferimento al Credito d’imposta Zone Logistiche Semplificate (ZLS), dopo l’entrata in vigore del DPCM istitutivo delle singole ZLS.
Più in dettaglio, l’articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4) del D.L. 77/2021, in vigore dal 1° giugno 2021, ha esteso il Credito di imposta ZES all’acquisto di immobili strumentali: «In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.».
In tale contesto si è inserito successivamente il D.L. 36/2022, in vigore dal 1° maggio 2022. In particolare, nell’articolo 37 del Decreto “Disposizioni in materia di ZES e ZLS”, è riportato tra l’altro che “Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti”.
Pertanto, secondo Agenzia delle Entrate (si vedano, in particolare, la risposta 332 dello scorso 21 giugno e risposta 519 del 18 ottobre), alla luce delle sopra illustrate modifiche normative:
- il Credito di imposta ZES spetta per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022;
- viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1° giugno 2021 sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l’acquisto di immobili.
Secondo quanto indicato dalla citata risposta 519/2022 di Agenzia delle Entrate, fermo restando che le spese per l’acquisto delle aree edificabili non sono agevolabili se antecedenti al 1° maggio 2022, sono invece agevolabili i lavori di realizzazione dell’immobile eseguiti successivamente al 1° maggio 2022, ancorché la data “generale” di inizio dei lavori complessivi sia antecedente ossia, nel caso oggetto di interpello, il 21 febbraio 2022. Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza dell’incentivo, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. In particolare, nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Sarà onere del beneficiario conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare quali lavori sono stati effettuati a partire dal 1° maggio 2022 che, pertanto, risultano agevolabili.
Ad ogni buon conto, preme ricordare che il Credito d’imposta ZES spetta per investimenti avviati e realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della Zona economica speciale e sino al 31 dicembre 2023 (salva un’eventuale ed auspicata proroga con la prossima Legge di Bilancio), per gli investimenti effettuati nelle ZES.
Credito d’imposta Zes 2024
DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 art. 11
Piano strategico della ZES unica
1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalita’ di attuazione.
2. La Struttura di missione di cui all’articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all’articolo 10, comma 1, e’ approvato il Piano strategico della ZES unica.
CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA
LA VIGENZA – Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è riconosciuto un Credito d’imposta.
Secondo la bozza del decreto-legge circolata nelle scorse settimane, così come anche dal Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 49 del 7 settembre u.s., il Credito d’imposta sarebbe dovuto essere applicato non solo per il 2024, bensì a decorrere dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026. In Gazzetta Ufficiale, tuttavia, la vigenza del Credito d’imposta ZES unica è stata inaspettatamente circoscritta.
Il nuovo bonus subentra al Credito d’imposta per il Mezzogiorno ed al Credito d’imposta ZES vigenti fino al 2023.
IL DECRETO ATTUATIVO
Il Credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l’anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023.
Con lo stesso decreto, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto nel limite di spesa.
IL REGIME APPLICABILE
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il Credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
I SOGGETTI ESCLUSI
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
LE CONDIZIONI
Rispetto al vigente Credito d’imposta ZES, nel nuovo bonus sono previste condizioni ulteriori, talune delle quali più stringenti. In particolare:
- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
IL BENEFICIO
Ad ogni buon conto, si osserva che il nuovo Credito d’imposta sarà attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, recante soglie più elevate rispetto alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 a cui, per esplicita previsione del legislatore, occorre riferirsi per il Credito d’imposta SUD e ZES vigenti. Più in dettaglio, le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per regione, come segue:
Pertanto, l’incentivo si attesta in un range dal 15% sino ad un massimo del 60%, laddove l’attuale Credito d’imposta SUD/ZES contempla un’intensità tra il 10% ed il 45%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
LA CUMULABILITA’
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
LA RIDETERMINAZIONE DEL BENEFICIO
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costi dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costi dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione si applica anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
Ulteriori presupposti agevolativi
In linea di massima, risultano confermati tutti i precedenti presupposti richiesti per l’accesso l’agevolazione e precisamente:
- non rientrare in particolari settori non agevolati o agevolati con misure specifiche (industria siderurgica, carbonifera, assicurazioni, imprese bancarie, ecc.),
- strumentalità e novità dei beni oggetto dell’investimento,
- non essere in difficoltà finanziaria, a cui si aggiunge esplicitamente il presupposto di non essere in fase di liquidazione o scioglimento,
- sussistenza di un progetto di investimento iniziale (secondo le regole comunitarie).
- Si ribadisce: Non sono agevolabili i progetti di investimenti di importo inferiore a 200.000€.
LA REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza dell’obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
I migliori saluti.
tel. 0831.812128




